DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE

Art. 1

Con la denominazione Associazione Integra Edutech è costituita un’associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto. 

Art. 2

L’associazione ha per scopo:

  • La promozione della formazione continua degli adulti  
  • La promozione di strumenti e metodi didattici dedicati agli adulti
  • La promozione dell’integrazione sociale multiculturale. 
  • Il sostegno al reinserimento sociale e professionale di persone svantaggiate

Art. 3

L’associazione ha sede a Camorino.  La sua durata è indeterminata.

ORGANIZZAZIONE

Art. 4

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea generale
  • il Comitato direttivo
  • l’Ufficio di revisione

Art. 5

I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell’associazione e all’occorrenza da sussidi pubblici.

L’esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Gli obblighi finanziari dell’associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

MEMBRI

Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all’art. 2.

Se i mezzi lo consentono, l’associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all’associazione.

Art. 7

L’associazione è composta da:

  • membri individuali 
  • membri collettivi 

Art. 8

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l’ammissione dei nuovi membri e ne informa l’Assemblea generale.

Art. 9

Lo status di membro si estingue in seguito a:

a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale.

b) esclusione «per validi motivi».

L’esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L’interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all’Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l’esclusione dall’associazione. 

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 10

L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione ed è composto da tutti i suoi membri. 

Art. 11

L’Assemblea generale ha le seguenti competenze:

  • adotta e modifica lo Statuto
  • nomina i membri del Comitato direttivo e dell’Ufficio di revisione
  • decide la linea di lavoro e dirige le attività dell’associazione
  • approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo 
  • dà lo scarico al Comitato direttivo e all’Ufficio di revisione
  • stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi
  • si pronuncia sugli altri progetti iscritti all’ordine del giorno.

L’Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un’Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L’Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 14

Le decisioni dell’Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo. 

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Non è possibile votare per procura.

Art. 16

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

L’ordine del giorno dell’Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

  • il rapporto del Comitato direttivo sull’attività dell’associazione durante l’anno passato
  • uno scambio di vedute/decisioni sull’andamento dell’associazione
  • i libri contabili e i rapporti dell’Ufficio di revisione
  • l’elezione dei membri del Comitato direttivo e dell’Ufficio di revisione
  • le proposte individuali.

Art. 18

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 19

L’Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell’associazione.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 20

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell’Assemblea generale. Dirige l’associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all’Assemblea generale.

Art. 21

Il Comitato direttivo è composto da un minimo di 3 membri (presidente, vicepresidente, tesoriere) e un massimo di 7 membri nominati per due anni dall’Assemblea generale. Possono essere rieletti consecutivamente. Il Comitato si autodetermina e si riunisce ogni volta che le questioni dell’associazione lo esigono.

Art. 22

L’associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Art. 23

Il Comitato direttivo ha il compito di:

  • prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
  • convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
  • prendere decisioni relative all’ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro  eventuale esclusione
  • garantire l’applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell’associazione.

Art. 24

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell’associazione.

Art. 25

Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell’associazione. Può conferire mandato a tempo determinato a qualunque persona dell’associazione o esterna a essa per l’esecuzione di attività e compiti specifici direttamente legati al raggiungimento degli scopi prefissati.

UFFICIO DI REVISIONE

Art. 26

L’Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell’associazione e presenta un rapporto all’Assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall’Assemblea generale. 

SCIOGLIMENTO

Art. 27

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Il presente Statuto è stato accettato dal comitato e entra in vigore il 02.08.2017.